La Mediazione Civile e Commerciale è condizione di procedibilità per numerose materie.
Per queste il soggetto che vuole attivare una azione è tenuto preliminarmente ad esperire un tentativo OBBLIGATORIO di mediazione.
In elenco le materie obbligatorie come definite dall'articolo 5 comma 1-bis del Dlgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Naturalmente possono essere oggetto di mediazione volontaria tutte le questioni per cui si ritenga opportuno esperire il tentativo.