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Mediazione Obbligatoria

 

 

La Mediazione Civile e Commerciale è condizione di procedibilità per numerose materie.  

Per queste il soggetto che vuole attivare una azione è tenuto preliminarmente ad esperire un tentativo OBBLIGATORIO di mediazione.

In elenco le materie obbligatorie come definite dall'articolo 5 comma 1-bis del Dlgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

 - condominio;

 - diritti reali;

 - divisione;

 - successioni ereditarie;

 - patti di famiglia;

 - locazione;

 - comodato;

 - affitto di aziende;

 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Naturalmente possono essere oggetto di mediazione volontaria tutte le questioni per cui si ritenga opportuno esperire il tentativo.