La mediazione presenta innumerevoli vantaggi fiscali.
Le indennità spettanti all'organismo sono fissate dall'art. 16, tabella A DM 180/2010, inoltre alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta da utilizzare nell'anno solare successivo in cui si è chiusa la mediazione, commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto a metà ossia euro 250,00. Quindi le fatture dei pagamenti vanno conservate e consegnate al proprio commercialista, che dovrà indicare l'importo nella denuncia dei redditi.
Di seguito si riporta quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del MODELLO 730/2018 periodo di imposta 2017. (le indicazioni potranno subire modifiche di anno in anno, modifiche previste dall’Agenzia delle Entrate) “SEZIONE XI - Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà. L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Rigo G13 (il rigo può variare di anno in anno) Colonna 1 (Credito anno 2017): riportare l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2018. Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.”
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non sono pubblici.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente ed a seconda della tipologia di aliquota a cui la parte è soggetta.
Nel caso sia raggiunto un accordo amichevole di conciliazione soggetto a trascrizione ex articolo 2643, le parti potranno usufruire delle convenzioni sottoscritte a favore dei nostri clienti con i migliori studi notarili, (per esempio nei casi in cui l'autentica del pubblico ufficiale sia necessaria ed in ogni caso in cui con l'accordo si concludano negozi soggetti a pubblicità in pubblici registri, immobiliare e commerciale).