Il CoronaVirus e la sicurezza sul lavoro.
IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE ?
Il datore di lavoro potrebbe rispondere in sede penale, del contagio-infortunio da COVID-19 del dipendente, ove venga accertato che l’infezione è insorta proprio a causa dell’omessa o dell’inadeguata adozione di quelle specifiche misure finalizzate a contenere il contagio da COVID-19 in ambito lavorativo.
Il CoronaVirus e la sicurezza sul lavoro.
Responsabilità verso la SOCIETA'
Art. 2392 - Responsabilità verso la società
[1] Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle
loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato
esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
Il CoronaVirus e la sicurezza sul lavoro.
LA RESPONSABILITA’ EX ART. 231/2001 AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Una chiave di volta del sistema aziendale assicurativo dal MOG è, dunque rappresentata dall'organismo di vigilanza.
In ombra sembrerebbero essere rimaste a tutt’oggi le ripercussioni del Coronavirus sulla responsabilità amministrativa (nonché penale) prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
Eppure, si tratta di ripercussioni che meritano di essere approfondite.
Basti riflettere che l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 contempla la presenza di un “organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”.
Dal suo canto, l’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”, e che “il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”. Una chiave di volta del sistema aziendale assicurato dal MOG è, dunque, rappresentata dall’organismo di vigilanza.
Certo, l’ODV non ha affatto gli obblighi e i compiti attribuiti dalle norme ai diversi soggetti operanti nel settore della sicurezza del lavoro (in particolare, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente), ma è chiamato a vigilare sull’adempimento di tali obblighi e compiti.
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